legge
 
Nell’ultima legislatura il dibattito parlamentare sulla medicina non convenzionali (riservate ai medici) e sulle paratiche bionaturali si è fermato nella Commissione Sanità della Camera senza giungere in Aula. Il testo riguardante la pranoterapia è il seguente:

Capo I.
REGOLAMENTAZIONE DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI
Art. 1. ttito
(Finalità e oggetto della legge).
1. La Repubblica riconosce il diritto di avvalersi delle medicine e delle pratiche non convenzionali esercitate dai laureati in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria di cui all'articolo 6, dai laureati in chiropratica e in osteopatia di cui all'articolo 15, e dagli operatori professionali delle discipline bio-naturali di cui all'articolo 21, iscritti ai rispettivi albi e registri professionali e in possesso di specifiche qualificazioni professionali, conseguite secondo le modalità stabilite dalla presente legge.



2. La Repubblica nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione, riconosce la libertà di scelta terapeutica dell'individuo e la libertà di cura da parte del medico e di tutti gli operatori di cui alla presente legge, all'interno di un libero rapporto, consensuale e informato, con il paziente e tutela l'esercizio delle medicine e delle pratiche non convenzionali.



3. La Repubblica nell'interesse della salvaguardia del diritto alla salute delle persone, garantisce e favorisce un'adeguata qualificazione professionale degli operatori delle medicine e delle pratiche non convenzionali, promuovendo l'istituzione di appositi corsi di formazione presso le Università degli studi statali e non statali, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e gli istituti di formazione pubblici e privati, dei quali controlla l'attività e reprime l'esercizio per fini illeciti e in violazione della presente legge.

Capo IV
OPERATORI PROFESSIONALI DELLE DISCIPLINE BIO-NATURALI
Art. 21.
(Definizione e individuazione delle discipline bio-naturali).
1. Sono definite discipline bio-naturali le pratiche che stimolano le risorse naturali dell'individuo e sono mirate al benessere, alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni della persona, alla rimozione degli stati di disagio psicofisico e quindi volte a generare una migliore qualità della vita. Le discipline bio-naturali hanno inoltre le finalità di favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. Fermo restando tali caratteristiche di base comuni, ogni disciplina utilizza approcci, tecniche, strumenti e dinamiche originali e coerenti con il modello culturale specifico da cui prende origine.
2. Le discipline bio-naturali sono articolate nei seguenti indirizzi:
a) naturopatia;
b) shiatzu;
c) riflessologia;
d) massaggio cinese tui na-qigong;
e) massaggio ayurvedico;
f) pranopratica;
g) reiki.


Art.22.



(Profili e competenze professionali degli operatori delle discipline bio-naturali).



1. È individuato il profilo professionale dell'operatore delle discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.



2. Il profilo professionale degli operatori di ciascuno degli indirizzi delle discipline bio-naturali è il seguente:



f) l'operatore professionale di PRANOPRATICA opera con un intervento non invasivo attraverso l'apposizione delle mani a piccola distanza dal corpo, per stimolare il processo di autoguarigione e di armonizzazione, al fine di ottenere l'equilibrio bioenergetico e lo stato di benessere della persona;
g) l'operatore professionale del reiki-stimola l'armonizzazione dell'energia vitale della persona attraverso l'imposizione manuale, senza un contatto fisico con la persona che riceve il trattamento, e induce benefici a livello fisico, psicologico ed energetico promuovendo un miglioramento globale della salute.



3. Gli operatori professionali delle discipline bio-naturali svolgono, con titolarità e autonomia professionale nell'ambito delle proprie competenze, le attività dirette alla prevenzione primaria e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva; non effettuano diagnosi, né alcuna attività di tipo sanitario, non utilizzano farmaci, e la loro attività professionale si esplica nella promozione del benessere, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane e a maggiore consapevolezza di comportamenti rispettosi dell'ambiente.



Art. 23.



(Formazione professionale e accreditamento degli enti formativi delle discipline bio-naturali).
1. All'esercizio delle discipline bio-naturali si accede con un percorso di formazione e di abilitazione definito nei suoi principi fondamentali dalla presente legge.
2. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale dell'operatore professionale delle discipline bio-naturali è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore o di un titolo equiparato alla data di iscrizione al corso.



3. Il monte ore minimo per la formazione professionale è pari a 1200 ore all'interno di un corso di almeno 3 anni.



4. La didattica è strutturata per moduli e aree disciplinari. Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:



a) un modulo di base;



b) un modulo professionalizzante.



5. Il modulo di base, di almeno 300 ore, prevede la formazione teorica generale e di base, comprendente i modelli culturali e scientifici convenzionali ed è comune ai diversi indirizzi.
6. Il modulo professionalizzante, di almeno 900 ore, prevede per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, la formazione teorica specifica, esercitazioni teorico-pratiche, stage formativi e tirocinio.



7. Il corso formativo si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e partecipazione agli esami di idoneità il cui esito positivo abilita alla professione e costituisce il presupposto per il conseguimento del diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21.




Art. 24.



(Commissione nazionale delle discipline bio-naturali).



1. È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione nazionale».



2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di intesa con il Ministro della salute, e con la Conferenza Stato-Regioni deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, nonché delle Regioni designati dalla medesima Conferenza, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge del 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e di ciascuna delle discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21, designati di concerto dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 23.



3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.



4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.



Art. 25.



(Compiti della Commissione nazionale per le discipline bio-naturali).



1. La Commissione nazionale svolge i seguenti compiti:



a) definisce, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 23, i criteri per l'adozione degli ordinamenti didattici nonché i programmi ed i contenuti dei corsi di formazione comuni e specifici delle singole discipline di cui al comma 2 dell'articolo 21;



b) definisce i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali ed esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



c) definisce le qualifiche professionali necessarie per la scelta dei coordinatori didattici e dei docenti dei corsi formativi delle discipline bio-naturali, nonché le modalità di accreditamento per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 27 della presente legge, non escludendo la possibilità di avvalersi di docenti stranieri che documentino una comprovata esperienza nella materia e nell'insegnamento;
d) esprime parere vincolante al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini del riconoscimento dei titoli, ai sensi del comma 3 dell'articolo 26;



e) definisce i criteri per la tenuta dei registri regionali degli operatori e dei docenti delle discipline bio-naturali accreditati, nonché degli elenchi degli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati previsti dall'articolo 27;



f) esprime parere vincolante, su richiesta della Commissione permanente, per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti, di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 5;



g) stabilisce eventuali nuovi criteri aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 26 per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bio-naturali conseguiti precedentemente e nei quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge;



h) effettua ogni anno un'attività di monitoraggio delle modalità applicative e del livello di diffusione delle discipline bio-naturali;



i) definisce i principi generali del codice deontologico degli operatori professionali delle discipline bio-naturali che deve comunque prevedere l'obbligo dell'aggiornamento permanente, il dovere della corretta informazione agli utenti in relazione alla qualifica professionale posseduta e alle caratteristiche della disciplina utilizzata, nonché l'obbligo della richiesta dell'intervento del medico e di seguirne le indicazioni in caso di riscontro di possibili patologie in atto;
l) definisce percorsi formativi specifici per gli operatori delle professioni sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o diplomi equiparati ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136;



m) esamina i ricorsi degli istituti pubblici e privati di formazione delle discipline bio-naturali in tema di accreditamento e trasmette parere vincolate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



n) designa i rappresentanti degli operatori delle discipline bio-naturali quali membri della Commissione permanente ai sensi della lettera h) del comma 2 dell'articolo 4.
2. La commissione nazionale presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e alla Conferenza Stato-Regioni ed Autonomie Locali un rapporto annuale sul lavoro svolto.



Art. 26.



(Norme transitorie).


1. La Commissione nazionale di cui all'articolo 24 stabilisce le modalità per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei titoli di studio degli operatori professionali delle discipline bionaturali, conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, sia in Italia che nei paesi membri dell'Unione Europea e in paesi terzi, e, limitatamente ai titoli conseguiti in Italia, nei 4 anni successivi alla medesima data, sente legge, ai fini dell'equipollenza del titolo al diploma di operatore professionale in discipline bio-naturali per ciascuno degli indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 21, e al comma 7 dell'articolo 23.



2. Ai fini del riconoscimento del titolo di cui al comma 1 la Commissione nazionale valuta gli attestati di qualificazione professionale posseduti dal candidato e rilasciati dagli istituti di formazione pubblici e privati delle discipline bio-naturali accreditati e, in assenza di questi, tiene conto dell'attività professionale svolta continuativamente da almeno cinque anni. Valutati inoltre il curriculum professionale, i corsi di studi frequentati e le pubblicazioni scientifiche prodotte, la stessa commissione, qualora non ritenga sufficiente i requisiti posseduti, stabilisce la necessaria integrazione da conseguire presso i citati istituti. Non avere conseguito il diploma di scuola media superiore non costituisce causa ostativa al riconoscimento del titolo.